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Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Testo in vigore al

Art. 4

1. L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)
"La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi".

Art. 5

2. Art. 27. - (Consorzi di societa' cooperative). - "Le societa' cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attivita' economiche, possono costituirsi in consorzio come societa' cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.
Per procedere a tale costituzione e' necessario:
a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la meta'.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di societa' cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la meta'".

3. Art. 27-bis. - (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti). - "I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresi', ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
b) un elenco dei piu' notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente".

4. Art. 27-ter. - (Consorzi tra societa' cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi). - "I contratti tra piu' societa' cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attivita' economica o attivita' economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attivita' stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalita' di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle societa' cooperative; cio' se ed in quanto le societa' cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26".

5. Art. 27-quater. - (Controllo sull'attivita' dei consorzi cooperativi). - "I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 6 Registro prefettizio e schedario generale

2. L'articolo 15 del predetto decreto e' sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.
Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province.
Lo schedario e' estensibile a chiunque ne faccia richiesta".

Art. 7 Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole

1. I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre societa' o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purche' compartecipe nello esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art. 8 Imposta sulle societa'

1. Le societa' cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Art. 11 Modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

1. La lettera f) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' cosi' modificata:
"f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le societa' cooperative di abitazione a proprieta' divisa o a proprieta' indivisa costituite fra soci non proprietari ne' assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate allo articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302".

Art. 12 Prestiti dei soci

1. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purche' concorrano le seguenti condizioni:

  1. a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di otto milioni;

  2. b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;

  3. c) che negli statuti delle societa' cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

2. L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle societa' cooperative e ai loro consorzi.

3. Le modalita' e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

Art. 14 Divieto di trasformazione delle societa' cooperative

1. Le societa' cooperative non possono essere trasformate in societa' ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimita'.

Art. 15 Contributi e spese per le ispezioni

1. L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' a depositarli presso un istituito di credito di diritto pubblico.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalita' relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.
Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporra' l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.
Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Art. 18 Comitato

1. L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:
1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.
Spetta al comitato:
a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;
b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;
c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.
Il comitato puo' anche, nei casi nei quali e' investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.
Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri".

Art. 19

2. Art. 29-bis. - (Diffusione dei principi cooperativi). - "Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:
a) lo sviluppo della cooperazione;
b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;
c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.
La relativa spesa gravera' sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli peri gli esercizi successivi".

Art. 20 Rappresentanza cooperativa nel comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro

1. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, e' aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:
"5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche".1

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Le societa' cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302; nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.

2. I consorzi di cooperative in forma di societa' cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti gia' costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi ne' alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, ne' a quelle del terzo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.

Art. 22 Modificazioni statutarie

1. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Art. 23 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
RESTIVO - FERRARI AGGRADI
- LAURICELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO