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Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3, 5 della legge 13 luglio 1965, numero 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:

Art. 1 Destinazione all'estero

1. Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione e' disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonche' in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.

2. L'accertamento di cui al precedente comma e' compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ยช classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La Commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneita' del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.

3. Il personale di cui al presente articolo non puo' essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza.

Art. 2 Maestri elementari con funzioni direttive

1. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a maestri elementari ordinari di ruolo normale.

2. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.

Art. 4 Collocamento fuori ruolo

1. Il personale da destinare all'estero per l'esercizio delle funzioni indicate al primo comma dell'art. 1, fatta eccezione del personale da comandare ai sensi dello art. 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n.

2. 740, e' collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni stesse, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Il personale suddetto conserva diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera.

3. Per la sostituzione del personale ispettivo, direttivo ed insegnante destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.

Art. 5 Durata del servizio all'estero

1. La permanenza all'estero del personale di cui al presente decreto non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 14 anni. Tale periodo deve essere interrotto, per la durata di almeno un triennio di servizio di istituto in Italia, dopo sette anni di servizio all'estero, anche se prestati in sedi diverse.

2. Per esigenze di servizio l'Amministrazione ha facolta' di dispensare dal periodo di interruzione di cui al primo comma i direttori e vice direttori degli istituti di cultura, i presidi di ruolo titolari delle scuole secondarie di I e II grado, gli ispettori scolastici e i direttori didattici compresi quelli con funzioni ispettive.

3. I direttori e vice direttori degli istituti di cultura possono essere impiegati all'estero per un ulteriore periodo di sette anni, purche' preceduto da almeno un triennio di effettivo servizio di istituto in Italia comunque prestato dopo la loro prima destinazione all'estero.

Art. 6 Periodi minimi di permanenza in sede e del primo servizio all'estero

1. La destinazione da una ad altra sede all'estero del personale di cui al presente decreto non puo' aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

Art. 7 Trattamento economico durante i congedi - Aspettative

1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale durante il congedo ordinario stabilita dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di congedo straordinario per infermita', gravidanza e puerperio, l'assegno personale e' corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti la corresponsione dell'assegno personale e' sospesa.

2. Il personale collocato in aspettativa e' restituito ai ruoli di provenienza.

Art. 8 Rapporti informativi

1. La redazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio sintetico competono:

  1. a) al superiore scolastico in loco per il personale insegnante e non insegnante delle scuole;

  2. b) al direttore dell'istituto di cultura per il personale in servizio presso l'istituto stesso;

  3. c) al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria per i direttori di istituti di cultura, per i presidi, per gli ispettori scolastici, per i direttori didattici con funzioni ispettive, per i direttori didattici non dipendenti da ispettori scolastici nonche' per il personale non compreso nelle lettere a) e b).

2. I rapporti sono in ogni caso inoltrati dall'autorita' diplomatica o consolare, che appone le sue eventuali osservazioni.

3. Le attribuzioni ministeriali in materia di rapporti informativi sono di competenza del Ministero cui l'impiegato appartiene.

Art. 9 Richiamo per ragioni di servizio

1. La destinazione all'estero puo' cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.

2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attivita' tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

Art. 10 Assegnazione alle sedi metropolitane

1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i professori universitari riacquistano la cattedra nella Universita' alla quale appartengono. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, i professori di scuole secondarie e i maestri elementari riacquistano la sede scolastica nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

2. I capi di istituto, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di ruolo, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facolta' di richiedere di essere destinati con diritto di priorita', qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede scolastica, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facolta' per i capi di istituto o per gli insegnanti di scuole secondarie e' limitata alle sedi della stessa categoria di quelle di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1120, e successive proroghe.

Art. 11 Assegni di sede

1. Al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:

  1. a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella allegata al presente decreto;

  2. b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi.

3. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.

Art. 12 Aumenti per situazione di famiglia

1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita.

2. L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullita', annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati, da giudice straniero anche se non delibati.

3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.

4. Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15 ed al 5%.

5. Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art.

6. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.

7. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.

8. Ai fini del presente decreto si intende per "assegno di sede" quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

9. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'articolo 174, all'undecimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 14 Indennita' di sistemazione

1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennita' di sistemazione, nella misura di una mensilita' dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennita' stessa e' ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 15 Contributo spese per abitazione

1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo e' concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% e' elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio rispettivamente nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui all'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale.

4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del contributo si applicano le disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della - Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 2 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.