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Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 03/04/1990 (Rv. 466376 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE - ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - DEBITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - GESTIONE LIQUIDATORIA.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466376-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE - ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - DEBITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - GESTIONE LIQUIDATORIA.*

Con riguardo ai debiti dei soppressi enti mutualistici inerenti alle attività di assistenza sanitaria, inclusi quelli maturati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e quella del trasferimento dei relativi rapporti alle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva spetta alla gestione liquidatoria degli enti medesimi, affidata al Commissario e poi eventualmente all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro ai sensi dell'art. 77, comma terzo, della legge citata, non alle U.S.l., che non si pongono nella veste di successori nelle passività (o attività) dei disciolti enti. (Conf 5012/87, mass n 453618; (Conf 5521/87, mass n 454046).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Legge Reg. Emilia-Romagna 29/03/1980 num. 22 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)