Ordinamento della professione di giornalista
Testo in vigore al
Art. 54 Sospensione
1. La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignita' professionale.
Art. 55 Radiazione
1. La radiazione puo' essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignita' professionale fino a rendere incompatibile con la dignita' stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.
Art. 56 Procedimento
1. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
2. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.
Art. 57 Provvedimenti disciplinari: notificazione
1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
2. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 58 Prescrizione
1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
3. La prescrizione e' interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonche' dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se piu' sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma puo' essere prolungato oltre la meta'.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Art. 59 Reiscrizione dei radiati
1. Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare puo' chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
2. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione e' notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.
Titolo IV. Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali
Art. 60 Ricorso al Consiglio nazionale
1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.
2. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli e' notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
3. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
Art. 61 Procedimenti disciplinari
1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero.
2. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.
3. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.
Art. 62 Deliberazioni del Consiglio nazionale
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonche' al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
Art. 63 Azione giudiziaria
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta.
2. Avverso la sentenza del tribunale e' dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.
3. Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Art. 64 Procedimento
1. Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
2. La sentenza, puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
Art. 65 Ricorso per Cassazione
1. Avverso le sentenze della Corte d'appello e' ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile.
Titolo V. Disposizioni finali e transitorie
Art. 66 Costituzione dei primi Consigli
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovra' procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.
2. A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.
3. Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.
4. Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
5. Il Consiglio regionale o interregionale sara' convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura, del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parita', dal piu' anziano d'eta'. La convocazione stessa dovra' aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sara' convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
6. Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.
Art. 67 Commissione unica Devoluzione
1. Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.
2. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potra' procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.
3. Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, dara' notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimettera' a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73.
4. A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.
5. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attivita' patrimoniale e l'archivio.
Art. 68 Ricorsi
1. Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, e' ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non e' ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.
Art. 69 Termini di decadenza
1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorita' giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata gia' notificata la deliberazione della Commissione unica.
Art. 70 Azione giudiziaria
1. Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.
2. Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.
Art. 71 Anzianita'
1. I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianita' di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianita', negli elenchi previsti dall'articolo 28.
3. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.
Art. 72 Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale
1. Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
2. Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attivita' della stessa, sara' assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 73 Norme regolamentari
1. Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Art. 74 Abrogazione
1. Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.