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Sez. L, Sentenza n. 26897 del 21/12/2009 (Rv. 611087 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Incompatibilità del monopolio pubblico del collocamento con l'ordinamento comunitario - Generalizzata facoltà di richiesta nominativa ex art. 25 della legge n. 223 del 1991 - Eliminazione del monopolio pubblico - Esclusione - Fondamentto - Conseguenze - Obbligo per il giudice di disapplicare la normativa interna contrastante con l'ordinamento comunitario in forza della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 dicembre 1997, in causa C-55/96 - Sussistenza - Fattispecie relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per assunzioni senza il tramite dell'ufficio di collocamento.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611087-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

L'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento, non rimuove il contrasto tra la normativa nazionale che stabilisce il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento e gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge n. 1203 del 1957, se si accerti, o non sia contestata in fatto, l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro in un determinato territorio; da un lato, infatti, la generalizzata possibilità di richiesta nominativa ha attenuato ma non eliminato il regime di monopolio e, dall'altro, il persistente "tramite" dell'ufficio di collocamento non si è trasformato in un "pubblico controllo successivo", come tale astrattamente compatibile con una libera mediazione, la quale può ritenersi sussistente solo nel caso in cui le assunzioni possano essere disposte senza alcuna preventiva autorizzazione dell'ufficio pubblico. Il giudice italiano che accerti l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato di lavoro, deve pertanto disapplicare, in base alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 dicembre 1997, in causa C-55/96, la normativa nazionale che, fino alla diversa regolamentazione della materia ad opera dell'art. 9-bis del d.l. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, rendeva comunque impossibile l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private, prevedendo sanzioni penali e amministrative per la violazione di tale divieto. (Fattispecie relativa ad un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria per assunzioni di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1997 num. 369

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)