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Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005 (Rv. 582836 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Inoperatività della polizza - Relativa deduzione da parte dell'assicuratore convenuto per l'indennizzo - Natura - Diritto - Esclusione - Potere espressione del diritto di difesa - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina della prescrizione - Fondamento - Deduzione dell'inoperatività con azione di accertamento negativo - Diritto fatto valere - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582836-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

La deduzione da parte dell'assicuratore della inoperatività della polizza assicurativa in ragione dei limiti della stessa non integra un diritto, bensì è espressione del potere dell'assicuratore, nell'esercizio del suo diritto di difesa in giudizio, di far constare l'inoperatività della polizza di fronte alla pretesa alla garanzia assicurativa del contraente. Ne consegue che deve escludersi che con riferimento a detta deduzione possa venire in rilievo l'istituto della prescrizione, che trova applicazione ai diritti, mentre, qualora l'assicuratore, in ragione dell'insorgere di contestazioni sull'estensione del rischio coperto, agisca in accertamento negativo chiedendo che la polizza venga accertata inoperante per un certo rischio, il diritto fatto valere in giudizio è quello ad ottenere l'accertamento del corretto modo di essere del rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)