Sez. 2, Sentenza n. 3093 del 16/10/1978 Ud. (dep. 27/03/1979) Rv. 141594 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE - NECESSITA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLE COSE - NECESSITA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA.*
Perche possa configurarsi il delitto di ricettazione previsto dall'art 648 cod pen, e necessario che esista la certezza della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate. Quando la prova di tale illecita provenienza manchi o sia soltanto insufficiente, l'imputato di ricettazione deve essere assolto con la formula "perche il fatto non sussiste" e non gia con la formula dubitativa. (nella specie, il dubbio riguardava l'epoca di rinvenimento degli oggetti archeologici, anteriore o meno alla legge n 1089 del 1939, la quale ha trasformato da contravvenzione in delitto l'impossessamento di cose di antichita e di arte rinvenute nel sottosuolo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)