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Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-03)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ordinanza ex art. 473-bis.15, ultimo periodo, c.p.c. - Reclamo - Ammissibilità - Competenza - Corte d’appello - Condizioni. FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671117-03

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)