Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Capo VII. Rappresentante del Governo
Art. 27
1. Il Rappresentante del Governo, previsto dall'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, risiede in Cagliari.
2. Esso e' scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 28
1. Al Rappresentante del Governo spetta il trattamento economico del grado 3°, 'alloggio di servizio, nonche' un'indennita' di carica e una indennita' di rappresentanza, la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
2. La spesa per gli assegni spettanti al Rappresentante del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.
Art. 29
1. Per il funzionamento del proprio ufficio il Rappresentante del Governo si avvale di personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di enti locali.
2. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro.
3. Con decreto del Ministro competente possono essere temporaneamente distaccati presso l'ufficio del Rappresentante del Governo uno o piu' funzionari dipendenti dalle amministrazioni centrali, incaricati di collaborare con esso nello svolgimento di speciali compiti.
Art. 30
1. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro competente puo' essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni delle amministrazioni centrali che non siano state delegate alla Regione, escluso tutto quanto attiene all'Amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, nonche' alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.
2. Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti e ogni altro provvedimento concernenti lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico.
Art. 31
1. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle deputazioni provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle attivita' degli organi regionali e provinciali, nonche' copia delle deliberazioni adottate, che siano, richiesti dal Rappresentante del Governo.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato devono trasmettere periodicamente al Rappresentante del Governo un elenco delle deliberazioni adottate, salve le disposizioni contenute nei provvedimenti con cui le funzioni sono delegate.
Capo VIII. Finanze, demanio a patrimonio regionale
Art. 32
1. La quota di nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio, devoluta, alla Regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e' liquidata separatamente sul frontespizio e a tergo dei rispettivi ruoli.
2. I ricevitori provinciali effettuano il versamento a favore della Regione della quota di nove decimi dei tributi suindicati contemporaneamente al versamento alla Tesoreria provinciale, nei termini stabiliti, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.
3. Nel bilancio della Regione sara' istituito apposito capitolo di spesa per i rimborsi a titolo di indebito e di inesigibilita' afferenti alla quota di nove decimi di cui al comma precedente.
Art. 33
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei riguardi della devoluzione a favore della Regione della quota di nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio regionale e pel quanto concerne l'istituzione di apposito capitolo di spesa per i rimborsi per indebito e per inesigibilita'.
Art. 34
1. La liquidazione dei nove decimi del gettito delle tasse di bollo, manomorta, surrogazione del registro e bollo, concessioni governative ed ipotecarie, precette nel territorio della Regione, verra' effettuata dagli uffici finanziari provinciali dello Stato, che provvederanno anche al versamento a favore della Regione della quota ad essa spettante entro gli stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato.
Art. 35
1. La restituzione di tributi indebitamente percetti o comunque non dovuti fa carico alla Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluto.
2. All'uopo nel bilancio della Regione verra' istituito apposito capitolo di spesa.
Art. 36
1. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Cagliari compilera' per ogni Provincia della Regione due elenchi delle somme dovute per imposta erariale di consumo sul gas e sulla energia elettrica da percepire nel territorio della Regione: uno relativo ai nove decimi di imposta dovuti alla Regione e l'altro relativo al rimanente decimo di pertinenza dello Stato.
2. Le ditte sono tenute a versare i nove decimi della imposta di cui sopra direttamente nelle Casse della Regione negli stessi termini nei quali debbono versare il rimanente decimo alle Sezioni di tesoreria provinciale.
Art. 37
1. L'Amministrazione dei monopoli provvede alla liquidazione dei nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione ed al versamento alla Tesoreria regionale, contemporaneamente al versamento nella Sezione di tesoreria provinciale, del rimanente decimo di pertinenza dell'Erario.
Art. 38
1. La quota dell'imposta generale sull'entrata, da devolversi alla Regione al netto del provento gia' devoluto ai comuni della. Sardegna ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, verra' stabilita per ciascun anno finanziario con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze d'accordo con il Presidente della Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 39
1. Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
2. Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare.
3. Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalita' della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili.
4. Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura.
5. Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Art. 40
1. L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonche' un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.
Art. 41
1. Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 42
1. Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della legione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere disposto se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
Art. 43
1. Al pagamento delle spese per gli uffici e servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti o inediante ordine di accreditamento a favore di funzionari delegati, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.
Art. 44
1. La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque scritti nel bilancio della Regione.
2. Il direttore della Ragioneria regionale e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.2
Art. 45
1. La Regione ha un proprio servizio di tesoreria.
2. Il tesoriere regionale e' tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 46
1. Il rendiconto generale della Regione e' diviso in due parti.
2. La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo.
3. La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite.
4. Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita', del bilancio e quella patrimoniale.
Art. 47
1. Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.