Sez. 1, Sentenza n. 4693 del 13/05/1994 (Rv. 486602 - 01)
Elezioni - Liste elettorali | Cancellazione da parte della Commissione circondariale - Impugnazione davanti alla corte d'appello - Deposito del provvedimento da parte del ricorrente entro dieci giorni - Carattere perentorio.
Elezioni - Liste elettorali
L'impugnazione davanti alla corte d'appello, contro il provvedimento di cancellazione delle liste elettorali adottato dalla commissione circondariale, esige, a pena di decadenza, e, quindi, d'inammissibilità dell'impugnazione medesima, il deposito del relativo atto, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla notificazione (art. 43 del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, modificato dalla legge 16 gennaio 1992 n. 15).
Riferimenti normativi: DPR 20/03/1967 num. 223 art. 43, Legge 16/01/1992 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)