Sez. U, Sentenza n. 12925 del 09/06/2014 (Rv. 631095 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite civili - Omessa notifica - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato onorario (nella specie, un vice procuratore onorario), è inammissibile il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura qualora l'atto non venga notificato ad alcuno dei contraddittori necessari, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l'esercizio dell'attività giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)