Sez. 3, Sentenza n. 24631 del 03/12/2015 (Rv. 638035 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Opposizione di terzo revocatoria - Accoglimento - Eliminazione del provvedimento con efficacia "erga omnes" - Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo e conseguente iscrizione ipotecaria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente. (Nella specie i terzi oppositori in revocazione avevano denunciato il rilascio di un assegno, da parte di propri debitori, ad un inesistente creditore, il quale, in forza di quel titolo, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, reso poi esecutivo ex art. 647 c.p.c., iscrivendo, quindi, ipoteca sui beni dei debitori, così sottraendoli ai creditori effettivi o comunque pregiudicando le loro ragioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 656
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)