Sez. 3, Sentenza n. 7688 del 04/06/1973 Ud. (dep. 03/11/1973) Rv. 125365 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - TERMINE 'AIUTÒ - SIGNIFICATO - INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RIFIUTO DI FORNIRE NOTIZIE ESSENZIALI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - TERMINE 'AIUTÒ - SIGNIFICATO - INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RIFIUTO DI FORNIRE NOTIZIE ESSENZIALI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Nel delitto di favoreggiamento personale, il termine 'aiutò ha un significato lato, comprensivo di ogni atteggiamento diretto a favorire una persona ad eludere le investigazioni dell'autorita, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e in tale concetto rientra anche il comportamento di chi si rifiuta di fornire, nel corso di indagini di polizia giudiziaria, notizie essenziali per la identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto, al fine di favorire l'autore di un reato gia commesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)