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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della riserva mentale di esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Necessità - Mancanza - Tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole - Principio di ordine pubblico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665300-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum prolis" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile).

Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)