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Sez. 2 - , Sentenza n. 14858 del 11/05/2022 (Rv. 664982 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo presupposto iniziato prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 Cedu - Computo della durata del giudizio - Decorrenza dal 1° agosto 1973 - Superamento della ragionevole durata già a quella data - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664982-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, con riferimento ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, per la liquidazione dell'equo indennizzo il "dies a quo" decorre dall'1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tener conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento, atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dall'1 agosto 1973. (Enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in relazione ad un giudizio iniziato prima dell'1 agosto 1973, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, aveva preso in considerazione solo il segmento processuale svoltosi dall'1 agosto 1973 in poi.)

Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)