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Sez. 1, Sentenza n. 4526 del 01/07/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208485 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Pluralità di applicazioni in sedi diverse - Esorbitanza del beneficio concretamente concesso rispetto al tetto massimo previsto dal decreto di clemenza - Riduzione entro i limiti legali - È compito del P.M. in fase esecutiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208485-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

Nel caso di plurime applicazioni dello stesso indulto effettuate in giudizi diversi o in fase esecutiva, è il pubblico ministero l'organo che, nel procedere all'unificazione delle pene, a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., deve, in linea con i suoi compiti istituzionali, provvedere alla riduzione del beneficio concesso in misura superiore al limite stabilito, al fine di assicurare l'esatta osservanza, oltre che della specifica norma contenuta nel relativo decreto presidenziale, anche della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 174 cod. pen., che regola l'applicazione definitiva del beneficio nella sua entità quantitativa sulla pena complessiva risultante dal cumulo delle pene concorrenti. (Fattispecie in tema di applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. n. 744 del 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)