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Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 02/04/2009 (Rv. 617931 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI CREDITI - IN GENERE | Oggetto - Credito al trasferimento di titoli di credito - Costituzione operata dal debitore in favore della banca incaricata dell'acquisto dei suddetti titoli - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze in caso di sopravvenuto fallimento del cliente - Efficacia della prelazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617931-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI CREDITI - IN GENERE

Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 cod. civ., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 cod. civ., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 cod. civ., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2800, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)