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Sez. 5, Sentenza n. 3307 del 25/01/1980 Ud. (dep. 11/03/1980) Rv. 144610 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEL FALLITO - RILEVANZA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144610-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - BENI PREESISTENTI NEL PATRIMONIO DEL FALLITO - MANCATO REPERIMENTO - ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEL FALLITO - RILEVANZA PROBATORIA.*

Il fallito ha l'Obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni, dei quali sia certa la preesistenza nel suo patrimonio. Pertanto, qualora non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o non abbia saputo giustificarne la destinazione per effettive necessita dell'impresa o comunque, in caso di contraddittorieta ed inconsistenza delle spiegazioni da lui fornite al riguardo, il giudice puo trarne il convincimento che i beni siano stati sottratti o distratti in pregiudizio dei creditori, soprattutto se il fallito abbia omesso di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)