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Sez. 4, Sentenza n. 2263 del 11/02/1988 Ud. (dep. 14/02/1989) Rv. 180487 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - RAVVISABILITÀ - CONSEGUENZE - CONDIZIONE PER L'APPLICABILITÀ - COMPORTAMENTO SPONTANEO DI RAVVEDIMENTO - NECESSITÀ - RISARCIMENTO DISPOSTO DAL RESPONSABILE CIVILE - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180487-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA SOGGETTIVA - RAVVISABILITÀ - CONSEGUENZE - CONDIZIONE PER L'APPLICABILITÀ - COMPORTAMENTO SPONTANEO DI RAVVEDIMENTO - NECESSITÀ - RISARCIMENTO DISPOSTO DAL RESPONSABILE CIVILE - INAPPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., è giustificata quando il risarcimento sia riconducibile alla volontà del colpevole; invero, trattandosi di attenuante soggettiva, essa trova la sua giustificazione nello spontaneo ravvedimento dell'imputato, dimostrabile con un atto di libera Determinazione. Ne consegue che un tale ravvedimento non può essere ravvisato quando l'effetto risarcitorio si è verificato per fattori estranei ed indipendenti dalla volontà dell'imputato medesimo. (fattispecie di risarcimento effettuato, dopo non poco tempo dal verificarsi del fatto causa del danno, da una USL (unità sanitaria locale), dalla quale l'imputato dipendeva, nel proprio interesse, data la qualità di responsabile civile). (Conf mass n 168326).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)