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Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 05/12/1975 (Rv. 378314 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - NEGATORIA SERVITUTIS - MANCATA SOTTOPOSIZIONE A TRIBUTO DEL FONDO SERVENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONVENUTO - MERO SILENZIO DELL'ATTORE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378314-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - NEGATORIA SERVITUTIS - MANCATA SOTTOPOSIZIONE A TRIBUTO DEL FONDO SERVENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONVENUTO - MERO SILENZIO DELL'ATTORE - INIDONEITA.*

La mancata sottoposizione a tributo del fondo servente costituisce una situazione negativa, non presumibile in base al mero fatto che sia omessa la dimostrazione del tributo; consegue che la eccezione di incompetenza ratione valoris, da parte dei convenuti in negatoria servitutis, per mancata sottoposizione al tributo dell'immobile, non puo trovare fondamento nel mero silenzio dell'attore, in ordine all'ammontare del tributo, specie quando egli insista nell'affermare la Competenza per valore del giudice adito. (V 234/74, mass n 367845; 854/73, mass n 363159).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)