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Sez. 2, Sentenza n. 26529 del 01/10/2025 (Rv. 676927-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO | Contratto di appalto - Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Clausola contrattuale di esonero da responsabilità del committente - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Posizione dell'assicuratore surrogatosi nei diritti del danneggiato - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676927-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO

In tema di appalto, la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché, verso i terzi, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.

Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)