Sez. 2, Sentenza n. 19226 del 28/09/2016 (Rv. 641339 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore - Contenuto della "denuntiatio" - Previsione di un compenso, a carico del prelazionario-compratore, in favore del mediatore incaricato della vendita - Ammissibilità - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE
In tema di prelazione di immobili locati ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 38 della l. n. 392 del 1978, nel disciplinare l'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, limita l'autonomia negoziale del proprietario-venditore solo in relazione alla scelta del compratore, mentre non impone alcun limite alla determinazione del prezzo, né delle altre condizioni di vendita, quale, tra le altre, la previsione del versamento, ad opera del compratore, di un compenso in favore del mediatore incaricato alla vendita del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)