Sez. 2, Sentenza n. 616 del 28/10/1985 Ud. (dep. 21/01/1986) Rv. 171606 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE - REATO DI PERICOLO - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE - REATO DI PERICOLO - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il delitto di subornazione previsto dall'art. 377 cod. pen. è un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzate alla falsità giudiziale. La norma suddetta, sanzionando penalmente la sola istigazione alla falsità giudiziale eleva ad illecito penale il semplice attentato all'amministrazione della giustizia; non è, quindi, ravvisabile l'ipotesi del tentativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)