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Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/06/1996 Cc. (dep. 07/08/1996) Rv. 205797 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Recinzione, cancello e palificazione per una tenda - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205797-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

I lavori di sistemazione di una recinzione e del relativo cordolo sul quale deve poggiare, di un cancello e di taluni pali per la collocazione di una tenda rientrano tra gli interventi di restauro e risanamento conservativo, in quanto consistono nell'inserimento di elementi accessori, richiesti dalle esigenze di un corretto uso del bene, al fine di assicurarne la funzionalità. Essi non comportano neppure astrattamente una possibilità d'alterazione dello stato dei luoghi, essendo tale nozione collegata con quella di stravolgimento integrale della situazione pregressa certamente insussistente di fronte all'assoluta modestia delle strutture. Ne deriva che per la loro realizzazione non occorre autorizzazione paesistica, in base all'art. 1 comma dodicesimo (nonché "quinquies") legge 8 agosto 1985, n. 431.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)