Sez. L, Sentenza n. 11688 del 19/11/1998 (Rv. 520845 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Requisiti - Accertamento - Criteri - Mancata a collaborazione dell'interessato onde pervenire ad una diagnosi completa mediante indagini medico - legali - Diritto all'indennità - Esclusione - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18 del 1980, è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto produca una documentazione rilevante, ma offra la sua piena collaborazione con gli specialisti medico - legali ai fini di una diagnosi completa. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in argomento rilevando che l'interessata si era sottratta alle conclusive indagini di completamento dell'approfondimento richiesto al C.T.U. nominato in appello - sotto il duplice profilo della mancata presentazione alla prima visita disposta e, successivamente, della mancata collaborazione ai fini di una completa diagnosi - sicché la sua ingiustificata condotta, correlata con l'irrilevanza della documentazione prodotta, comportava il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico circa la ricorrenza dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento del diritto vantato).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)