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Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 23/05/1972 (Rv. 358317 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - CONCESSIONI - CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONCESSIONE - SOGGEZIONE AL REGIME PRIVATISTICO IN ORDINE AI DIRITTI ED AGLI OBBLIGHI DELLE PARTI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358317-01

ATTI AMMINISTRATIVI - CONCESSIONI - CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONCESSIONE - SOGGEZIONE AL REGIME PRIVATISTICO IN ORDINE AI DIRITTI ED AGLI OBBLIGHI DELLE PARTI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*

La convenzione attuativa della concessione (nella specie di estrazione di sabbia o ghiaia dai fiumi) e soggetta al regime privatistico per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla concessione. La sua autonomia, pero, non puo snaturare i termini del rapporto costituito con la concessione, e pertanto non puo ritenersi che l'amministrazione, con l'atto autoritativo, abbia inteso dar vita ad una concessione e con la convenzione accessiva abbia invece voluto addivenire ad un negozio di diritto privato in relazione allo stesso oggetto.*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1904 num. 523 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)