Sez. 6, Sentenza n. 7845 del 17/04/1997 Ud. (dep. 08/08/1997) Rv. 210373 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Dichiarazione complessa - Riscontro di aspetti significativa della stessa - Giudizio di attendibilità complessiva della chiamata - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazione complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione complessiva del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal chiamante, sicché per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione complessa di un coimputato concernente più chiamate strettamente collegate, si può tenere conto anche solo di alcuni aspetti significativi di esse, in guisa che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può, previa adeguata valutazione, riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata. I riscontri richiesti dalla legge non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda, ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il chiamante non abbia mentito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)