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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19688 del 07/08/2017 (Rv. 645687 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notifica del ricorso di fallimento alle società ex art. 15, comma 3, l.fall. - Specialità della disciplina - Conseguenze - Applicabilità delle disciplina codicistica delle notificazioni agli irreperibili - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645687-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

L’art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif. in l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)