diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 22/09/1970 (Rv. 347621 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTI VARI - PER MODELLI DI UTILITA - NOVITA - ORIGINALITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347621-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - BREVETTI VARI - PER MODELLI DI UTILITA - NOVITA - ORIGINALITA - NOZIONE.*

Nei modelli di utilita la novita va riferita solo agli elementi Atti a conferire particolare efficacia e comodita di applicazione o di impiego a macchine o parte di esse in maniera che, attraverso modifiche od adattamento di forme gia note, si consegua un impiego piu comodo ed un uso piu efficace di un determinato oggetto. Sotto il profilo dell'originalita, il brevetto di utilita puo essere conseguito anche quando il modello, attraverso modificazioni che siano frutto di nuovi accorgimenti tecnici o formali, aumenti l'utilita o la comodita di applicazione di modelli gia esistenti, dato che anche mere variazioni, modifiche od adattamenti di forme, purche originali, concretano l'elemento della novita intrinseca.*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)