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Sez. L, Sentenza n. 4785 del 25/07/1986 (Rv. 447487 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447487-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva interpretato l'art. 15 del C.C.n.L. 11 gennaio 1975 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali nel senso che gli scatti di anzianità maturati nel regime del contratto collettivo per i dipendenti da aziende grafiche dovevano essere computati anche nella nuova posizione di assoggettati al regime delle aziende editrici di quotidiani). (V 715/81, mass n 411184).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 11/01/1975 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)