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Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Testo in vigore al

Capo IV. Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale

Art. 13 Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la revoca» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

  2. b) all'articolo 294:

    1. 1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice puo' autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.»;

    2. 2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,»;

    3. 3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui e' autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.»;

  3. c) all'articolo 295, al comma 2, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi e con le modalita' previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le seguenti: «, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»;

  4. d) all'articolo 296:

    1. 1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento» sono inseriti i seguenti periodi: «La latitanza e' dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi.»;

    2. 2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza successiva.»;

  5. e) all'articolo 300:

    1. 1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le seguenti: «o sostituzione»;

    2. 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorche' sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.»;

  6. f) all'articolo 304, al comma 1:

    1. 1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

    2. 2) dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»;

  7. g) all'articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e 583» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 582» e, al comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi' disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta»;

  8. h) all'articolo 311, al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si osservano le forme previste dall'articolo 582.».

Art. 14 Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse;

  2. b) all'articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli»;

  3. c) all'articolo 320:

    1. 1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse;

    2. 2) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse.

Capo V. Modifiche al Libro V del codice di procedura penale

Art. 15 Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 335:

    1. 1) al comma 1, le parole: «nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.
      Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»;

    2. 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
      1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»;

  2. b) dopo l'articolo 335, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito.
    Art. 335-ter (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). - 1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non e' stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.
    2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facolta' di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.
    Art. 335-quater (Accertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato). - 1. La persona sottoposta alle indagini puo' chiedere al giudice di accertare la tempestivita' dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilita', le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali e' desunto il ritardo.
    2. La retrodatazione e' disposta dal giudice quando il ritardo e' inequivocabile e non e' giustificato.
    3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facolta' di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.
    4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta e' proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.
    5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione e' rilevante ai fini della decisione, la richiesta puo' anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
    6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta e' depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, puo' depositare memorie e il difensore del richiedente puo' prenderne visione ed estrarne copia.
    Entrambe le parti hanno facolta' di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione e' adottata con ordinanza.
    7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non e' proposta in udienza, la richiesta e' depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.
    8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.
    9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione e' stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione puo' essere proposta solo se gia' avanzata nell'udienza preliminare.
    10. L'ordinanza del giudice dibattimentale puo' essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.».

Art. 17 Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Libro V, Titolo IV, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l'articolo 161» sono inserite le seguenti:
    «, nonche' ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attivita' lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilita'»;

  2. b) all'articolo 350, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    «4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.»;

  3. c) all'articolo 351, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
    «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica»;

  4. d) all'articolo 352:

    1. 1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»;

    2. 2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.»;

  5. e) all'articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
    3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
    3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria.».

Art. 18 Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 360, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
    «3-bis. Il pubblico ministero puo' autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.»;

  2. b) all'articolo 362, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»;

  3. c) all'articolo 369:

    1. 1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla seguente: «notifica»;

    2. 2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

  4. d) all'articolo 370:

    1. 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero puo' disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio e' delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.»;

    2. 2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373», sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili»;

    3. 3) al comma 3, dopo le parole: «altro tribunale,» le parole: «il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero»;

  5. e) all'articolo 373:

    1. 1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» e' soppressa;

    2. 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
      2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
      2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
      2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.».

Art. 19 Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 386:

    1. 1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

    2. 2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale e' redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»;

  2. b) all'articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a partecipare a distanza.».

Art. 20 Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 391-ter, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
    3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.
    3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile.»;

  2. b) all'articolo 391-octies, comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.».

Art. 22 Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 405:

    1. 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Termini per la conclusione delle indagini preliminari.»;

    2. 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.»;

  2. b) all'articolo 406:

    1. 1) al comma 1, le parole: «per giusta causa» sono sostituite dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»;

    2. 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La proroga puo' essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.»;

    3. 3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini»;

  3. c) all'articolo 407:

    1. 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, se si procede per una contravvenzione, un anno»;

    2. 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.»;

  4. d) dopo l'articolo 407, e' inserito il seguente: «Art. 407-bis (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine e' di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.» e) all'articolo 408:

    1. 1) al comma 1, le parole: «Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato e' infondata» sono sostituite dalle seguenti: «Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero»;

    2. 2) al comma 2, le parole: «L'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso»;

    3. 3) al comma 3, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

  5. f) all'articolo 409, comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

  6. g) all'articolo 412:

    1. 1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.»;

    2. 2) al comma 2, le parole: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.»;

  7. h) all'articolo 414:

    1. 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.»;

    2. 2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.»;

  8. i) all'articolo 415, al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

  9. l) all'articolo 415-bis:

    1. 1) al comma 1, la parola: «Prima» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»;

    2. 2) al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso e' notificato sono altresi' informati che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

    3. 3) al comma 5, le parole: «per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione» sono soppresse;

    4. 4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, puo' presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:
      a) quando e' stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non e' stata ancora eseguita;
      b) quando la conoscenza degli atti d'indagine puo' concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumita' di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attivita' di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilita' di cui e' obbligatoria la confisca.
      5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni.
      Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
      5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.
      Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
      5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.
      5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha gia' ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.»;

  10. m) dopo l'articolo 415-bis, e' inserito il seguente:
    «Art. 415-ter (Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini e' altresi' immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facolta' di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresi' l'indicazione della facolta' di cui al comma 3. Copia dell'avviso e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
    2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto e' notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
    3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 e' decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine e' pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonche' il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, e' notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.
    4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero puo' presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale.
    Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha gia' presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.».

Art. 23 Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale

1. Al Libro V, Titolo IX, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 419:

    1. 1) al comma 1, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies»;

    2. 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresi' informate che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

    3. 3) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Quando la dichiarazione e' presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalita' previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2.»;

  2. b) all'articolo 420, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non e' presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.
    2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore. E' altresi' considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che e' rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.»;

  3. c) l'articolo 420-bis e' sostituito dal seguente:
    «Art. 420-bis (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:
    a) quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
    b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
    2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e' dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
    3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e' in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
    4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore.
    5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
    6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare.
    L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
    a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
    b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto;
    c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
    7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.»;

  4. d) all'articolo 420-ter:

    1. 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato.»;

    2. 2) al comma 4, le parole «la citazione e» sono soppresse;

  5. e) l'articolo 420-quater e' sostituito dal seguente:
    «Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). - 1.
    Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
    2. La sentenza contiene:
    a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
    b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonche' le generalita' delle altre parti private;
    c) l'imputazione;
    d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
    e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza e' emessa;
    f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
    g) la data e la sottoscrizione del giudice.
    3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
    4. La sentenza contiene altresi':
    a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sara' riaperto davanti alla stessa autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
    b) quando la persona non e' destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo e' fissata:
    1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona e' stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
    2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona e' stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
    c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terra';
    d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procedera' in sua assenza e sara' rappresentata in udienza dal difensore.
    5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.
    6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non puo' piu' essere revocata.
    7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non e' piu' revocabile ai sensi del comma 6.»;

  6. f) l'articolo 420-quinquies e' sostituito dai seguenti:
    «Art. 420-quinquies (Atti urgenti). - 1. Finche' le ricerche della persona nei cui confronti e' stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori gia' nominati nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza.
    2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.
    Art. 420-sexies (Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo). - 1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti e' stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le da' avviso della riapertura del processo, nonche' della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale e' citata a comparire davanti all'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza.
    2. La polizia giudiziaria provvede altresi' agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata e' avvisata che al difensore sara' notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attivita' svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.
    3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.
    4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b).
    L'avviso e' comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.
    5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).
    6. Quando la sentenza e' revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonche' comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.»;

  7. g) all'articolo 421:

    1. 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.»;

    2. 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
      L'imputazione modificata e' inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.»;

    3. 3) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente: «Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.»;

  8. h) all'articolo 422, comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice puo' altresi' disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.»;

  9. i) all'articolo 423:

    1. 1) al comma 1, le parole: «e la contesta all'imputato presente.
      Se l'imputato non e' presente, la modificazione della imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione» sono soppresse;

    2. 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non e' corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformita' indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
      1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis.»;

  10. l) all'articolo 425, al comma 3, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»;

  11. m) all'articolo 428, comma 3-quater, le parole: «contravvenzioni punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e le parole: «dell'ammenda» sono sostituite dalla seguente:
    «pecuniaria»;

  12. n) all'articolo 429, al comma 1:

    1. 1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;».

    2. 2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;»;

Capo VI. Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale

Art. 24 Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 438:

    1. 1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;

    2. 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»;

    3. 3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»;

  2. b) all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.»;

  3. c) all'articolo 442, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».

Art. 25 Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 444:

    1. 1) al comma 1, la parola: «sanzione» e' sostituita con la seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.»;

    2. 2) al comma 2, dopo le parole: «circostanze prospettate dalle parti,» sono inserite le seguenti «le determinazioni in merito alla confisca,» e le parole: «congrua la pena indicata» sono sostituite dalle seguenti: «congrue le pene indicate,»;

  2. b) all'articolo 445, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
    «1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.»;

  3. c) all'articolo 446:

    1. 1) al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo»;

    2. 2) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;

  4. d) all'articolo 447, comma 1, al primo periodo le parole: «in calce alla richiesta» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini e' informata che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

  5. e) all'articolo 448:

    1. 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.»;

    2. 2) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 578» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1».

Art. 27 Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;

  2. b) all'articolo 458:

    1. 1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole: «camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»;

    2. 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.
      2-ter. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.»;

  3. c) dopo l'articolo 458, e' inserito il seguente:
    «Art. 458-bis (Richiesta di applicazione della pena). - 1.
    Quando e' formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.
    2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2- ter.».

Art. 28 Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 459:

    1. 1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

    2. 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilita' dell'ente.»;

    3. 3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Quando e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilita' dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
      Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»;

  2. b) all'articolo 460:

    1. 1) al comma 1:

  3. a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono aggiunte le seguenti: «, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)»;

  4. b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

  5. c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.»;

    1. 2) al comma 5:

  6. a) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.»;

  7. b) la parola: «Anche» e' sostituita dalle seguenti: «Il decreto, anche»;

  8. c) dopo le parole: «Il reato e' estinto se», sono inserite le seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»;

  9. d) dopo le parole: «il decreto concerne una contravvenzione,», le parole: «l'imputato» sono soppresse;

  10. c) all'articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste dall'articolo 582»;

  11. d) all'articolo 462, comma 1, le parole: «dell'articolo 175» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis».

Art. 29 Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 464-bis:

    1. 1) al comma 1, dopo la parola: «l'imputato», sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.»;

    2. 2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis»»;

    3. 3) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;

    4. 4) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «la mediazione con la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»;

  2. b) dopo l'articolo 464-ter, e' inserito il seguente:
    «Art. 464-ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, puo' proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero puo' avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
    2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini puo' aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
    3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facolta' di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.
    4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.
    5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.
    6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
    7. Il giudice, valutata l'idoneita' del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.»;

  3. c) all'articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» e' sostituita dalla seguente: «procedimento».

Capo VII. Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale

Art. 30 Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» e' sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere.»;

  2. b) all'articolo 483, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.»;

  3. c) all'articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonche', nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies»;

  4. d) all'articolo 489:

    1. 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se vi e' la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato e' stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.»;

    2. 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La nullita' prevista dal comma 1 e' sanata se non e' eccepita dall'imputato che e' comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilita' dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facolta' dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.»;

    3. 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
      a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare la facolta' dalla quale e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
      b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto.»;

    4. 4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l'imputato»;

  5. e) all'articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»;

  6. f) all'articolo 495, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno gia' reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.
    In ogni caso, la rinnovazione dell'esame puo' essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»;

  7. g) all'articolo 496:

    1. 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»;

    2. 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove»;

  8. h) all'articolo 501:

    1. 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.
      1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.»;

    2. 2) al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono inserite le seguenti: «nonche' le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» e' sostituita dalla parola: «acquisiti»;

  9. i) all'articolo 510:

    1. 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonche' gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»;

    2. 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis e' disposta solo se richiesta dalle parti.».

  10. l) all'articolo 519:

    1. 1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le seguenti: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove»;

    2. 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove.»;

  11. m) all'articolo 520:

    1. 1) nella rubrica, la parola: «assente» e' sostituita dalle seguenti: «non presente»:

    2. 2) al comma 1, la parola: «assente» e' sostituita dalle seguenti: «che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza» e, dopo le parole: «all'imputato» sono aggiunte le seguenti: «, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove».

Art. 31 Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale

1. Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l'articolo 545, e' inserito il seguente:
«Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Quando e' stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non e' stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne da' avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se puo' aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non e' possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo e' sospeso.
2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice puo' acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice puo' richiedere, altresi', all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' con la relativa disponibilita' dell'ente.
Agli stessi fini, il giudice puo' acquisire altresi', dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria
3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.
4. Quando il processo e' sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.».

Capo VIII. Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale

Art. 32 Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale

1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 550, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
    Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:
    a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
    b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
    c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
    f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;

  2. b) all'articolo 552:

    1. 1) al comma 1:

  3. a) alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»;

  4. b) alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»;

  5. c) alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»;

  6. d) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa.»;

    1. 2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullita',» e dopo le parole: «di comparizione», e' inserita la seguente: «predibattimentale»;

    2. 3) al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2» sono soppresse;

  7. c) all'articolo 553:

    1. 1) al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»;

    2. 2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale»;

  8. d) dopo l'articolo 554, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). - 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.
    3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.
    4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
    5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullita' dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
    6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione e' inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
    7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, la relativa eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.
    8. Il verbale dell'udienza predibattimentale e' redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.
    Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
    2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonche' la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.
    Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
    3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
    4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
    Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
    a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
    b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
    2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 552, comma 3.
    3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato.
    4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
    5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.
    6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
    Art. 554-quinquies (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
    2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
    3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
    4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
    5. Si applica l'articolo 437.»;

  9. e) all'articolo 555:

    1. 1) alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;

    2. 2) al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;

    3. 3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»;

  10. f) dopo l'articolo 558, e' inserito il seguente:
    «Art. 558-bis (Giudizio immediato). - 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
    2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».

Capo IX. Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale

Art. 33 Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale

1. Al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 573:

    1. 1) al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla parola: «gli»;

    2. 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;

  2. b) all'articolo 578:

    1. 1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;

    2. 2) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione.»;

  3. c) dopo l'articolo 578-bis, e' inserito il seguente:
    «Art. 578-ter (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non e' stata pronunciata condanna.
    2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
    3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

  4. d) all'articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificita' dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.
    1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilita', la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
    1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si e' proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore e' depositato, a pena d'inammissibilita', specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»;

  5. e) all'articolo 582:

    1. 1) al comma 1, le parole: «personalmente ovvero a mezzo di incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111- bis» ed e' soppresso il secondo periodo;

    2. 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.»;

  6. f) all'articolo 585, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di copie necessarie per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con le forme previste dall'articolo 582»;

  7. g) all'articolo 589, al comma 3, le parole: «581, 582 e 583,» sono sostituite dalle seguenti: «581 e 582»;

  8. h) all'articolo 591, comma 1, lettera c), la parola: «583,» e' soppressa.