Sez. L, Sentenza n. 2621 del 20/04/1985 (Rv. 440423 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO - PROROGA DELLA SCADENZA AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO - APPLICABILITÀ AI TERMINI PERENTORI - CONSEGUENZE IN TEMA DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - TERMINE SCADENTE IN GIORNO FESTIVO - PROROGA DELLA SCADENZA AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO - APPLICABILITÀ AI TERMINI PERENTORI - CONSEGUENZE IN TEMA DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Il disposto dell'art. 155 ultimo comma cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per Cassazione (art. 369 cod. proc. civ.) a nulla rilevando il contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155. (Conf 4985/84, mass n 436840; (Conf 300/80, mass n 403689; (Conf 3368/71, mass n 354903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)