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Sez. 3, Sentenza n. 1703 del 12/06/1973 (Rv. 364624 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE SENZA CONTENUTO DECISORIO ED INSUSCETTIBILI DI GIUDICATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364624-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE SENZA CONTENUTO DECISORIO ED INSUSCETTIBILI DI GIUDICATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione prevista dall'art 404 cod proc civ (opposizione di terzo) puo essere proposta solo contro provvedimenti emessi in Sede di cognizione, che abbiano natura decisoria e siano suscettibili di giudicato. Non e pertanto ammissibile tale mezzo di impugnazione nei confronti di Atti del processo di esecuzione che non abbiano i requisiti indicati. (nella specie e stata esclusa l'esperibilita di tale impugnazione contro un'ordinanza di assegnazione, ritenendosi correttamente proposta l'opposizione ex art 617 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)