Sez. 1, Sentenza n. 4944 del 06/06/1987 (Rv. 453566 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - SOPPRESSIONE - DEBITI - AZIONE GIUDIZIARIA - PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - GESCAL - GESTIONE CASE PER I LAVORATORI - SOPPRESSIONE - DEBITI - AZIONE GIUDIZIARIA - PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
A seguito della soppressione della Gescal (art. 13 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036), nonché dell'affidamento delle operazioni liquidatorie prima ad apposito comitato presso il ministero dei lavori pubblici (art. 8 della legge 19 gennaio 1974 n. 9) e poi all'ufficio istituito presso il ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le pretese creditorie nei confronti della medesima Gescal si sottraggono all'applicazione dell'art. 8 della citata legge del 1956, circa l'Onere della presentazione di preventiva istanza al ministero del tesoro entro sessanta giorni, e restano comunque azionabili in Sede giudiziaria senza che si renda necessario l'esperimento di procedure amministrative. (V 4070/84, mass n 436032).*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 13, Legge 19/01/1974 num. 9 art. 8, Legge 15/01/1975 num. 7 art. 4 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)