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Sez. U, Sentenza n. 476 del 15/02/1966 (Rv. 320940 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DELL'AGO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320940-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DELL'AGO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE.*

Il Sindacato di legittimita dell'atto amministrativo, che il giudice ordinario ha il potere-dovere di esercitare, a norma della legge 20 marzo 1965, n 2248, all e, non puo ritenersi circoscritto al riconoscimento del concorso dei requisiti formali dell'atto stesso, ma si estende alla indagine sulla esistenza o meno del potere di emetterlo della pubblica amministrazione da cui l'atto stesso promana, nonche allo accertamento dei presupposti obbiettivamente identificabili che siano eventualmente necessari per l'Esercizio del potere medesimo. (Conf 318/62).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)