Sez. 5, Ordinanza n. 668 del 10/10/1975 Cc. (dep. 16/01/1976) Rv. 131916 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ATTESTAZIONE DI CONVIVENZA - EFFICACIA PROBATORIA FINO A PROVA CONTRARIA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ATTESTAZIONE DI CONVIVENZA - EFFICACIA PROBATORIA FINO A PROVA CONTRARIA.*
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione circa il rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e il consegnatario della copia (rapporto di convivenza che, ai fini della legittimita della consegna dell'atto, puo essere anche temporaneo) fa fede fino a prova contraria. Tale prova, pero, deve essere rigorosa, non essendo sufficiente a contrastare l'efficacia probatoria dell'atto l'esibizione di un certificato anagrafico attestante che il consegnatario dell'atto ha un'abitazione distinta da quella del destinatario, perche l'abitazione anagrafica non sempre corrisponde alla situazione reale e comunque non esclude un rapporto di convivenza sia pure temporanea nella casa di un congiunto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)