Sez. 2, Sentenza n. 761 del 06/03/1976 (Rv. 379418 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - CREDITI ANTERIORI AL DECRETO DI AMMISSIONE - AZIONI ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE - DIVIETO - SEQUESTRI CONSERVATIVI - AMMISSIBILITA - REALIZZAZIONE DEI CREDITI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCORDATO - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - CREDITI ANTERIORI AL DECRETO DI AMMISSIONE - AZIONI ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE - DIVIETO - SEQUESTRI CONSERVATIVI - AMMISSIBILITA - REALIZZAZIONE DEI CREDITI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CONCORDATO - NECESSITA.*
L'art 168 della legge fallimentare, vieta ai creditori, per titolo anteriore al decreto di ammissione al concordato preventivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, ma non impedisce la concessione di sequestri conservativi, i quali costituiscono provvedimenti strumentali alla realizzazione dei crediti la quale, peraltro, anche per quanto riguarda il creditore sequestrante puo aver luogo soltanto nell'ambito della procedura di concordato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 679, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)