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Sez. 1, Sentenza n. 59 del 16/01/1984 Cc. (dep. 14/02/1984) Rv. 162641 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162641-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di reato continuato le regole per la Determinazione della Competenza territoriale, dettate dall'art. 39 cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto nella fase istruttoria ed è fatto Obbligo al giudice del dibattimento, cui sia pervenuto uno solo dei procedimenti, di giudicare l'episodio sottoposto al suo esame. Infatti, non trova applicazione la norma di cui all'art. 413 cod. proc. pen. per la mancata pendenza dei procedimenti dinnanzi allo stesso giudice e non può essere esclusa l'indagine di merito sul vincolo della continuazione a fatti attribuiti alla cognizione del giudice che opera in una diversa fase processuale. (V mass n 151680; (V mass n 151673).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 40, Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)