diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2339 del 23/06/1976 (Rv. 381130 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI DI FATTO NON RICHIESTE NE SVOLTE NELLE FASI DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1976-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381130-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI DI FATTO NON RICHIESTE NE SVOLTE NELLE FASI DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione che si esaurisca nella proposizione di questioni non esaminabili in Sede di legittimita, perche nuove ed involgenti indagini di fatto non richieste, ne comunque svolte, nelle precedenti fasi di merito. In tale ipotesi, infatti, il diritto di ricorrere viene esercitato al di fuori dei casi previsti dall'art 360 cod proc civ. (V 3214/75, mass n 377329).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)