Sez. 1, Sentenza n. 6326 del 17/11/1999 Cc. (dep. 03/02/2000) Rv. 215219 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Procura speciale rilasciata al difensore - Implica rappresentanza di quest'ultimo e preclude la declaratoria di contumacia - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
Allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente a che questo si svolga in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)