Sez. 2 - , Ordinanza n. 14284 del 04/06/2018 (Rv. 648836 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Valutazione delle prove da parte del giudice d'appello - Utilizzazione di elementi di prova non presi in considerazione dal giudice di primo grado - Necessità di specifica deduzione - Esclusione - Principio di acquisizione processuale - Operatività.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo cui le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)