Sez. 1 - , Ordinanza n. 20269 del 23/06/2022 (Rv. 665226 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE | Cessione del marchio patronimico - Decadenza ex art. 14, comma 2, lett. a), del c.p.i. - Presupposti - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE
In tema di cessione di marchio patronimico, l'art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i., nel prevedere la generale decadenza del marchio divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualità o la provenienza dei prodotti, non richiede semplicemente che si verifichi un peggioramento dei livelli qualitativi dei prodotti contraddistinti, essendo necessaria una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare, fermo restando che l'accertamento di tali profili, e della stessa relazione eziologica, è questione di fatto e il relativo giudizio, se debitamente motivato, resta sottratto al sindacato di legittimità.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)