Sez. U - , Sentenza n. 23536 del 20/09/2019 (Rv. 655118 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessionaria di pubblico servizio sanitario - Espletamento di servizi in favore di soggetti provenienti da regione diversa - Ricomprensione di tali prestazioni nel cd. tetto di spesa - Domanda di pagamento del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Rapporto con giudizio eventualmente pendente davanti all'A.G.A. - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda con cui una concessionaria di un pubblico servizio sanitario chieda la condanna al pagamento di somme dovute quali corrispettivi per l'espletamento delle prestazioni a favore di soggetti provenienti da una regione diversa da quella ove operi, chiedendo la disapplicazione (e non l'annullamento) dei provvedimenti e delle delibere che, nel regime dei "tetti di spesa sanitaria", vi hanno compreso anche l'espletamento di dette prestazioni, va proposta, secondo il criterio del "petitum sostanziale", innanzi all'A.G.O., poiché la disapplicazione è potere in astratto interno alla sua giurisdizione, sebbene nella specie non esercitabile; il giudice ordinario deve decidere, pertanto, la controversia considerando validi ed efficaci i citati provvedimenti e delibere se ed in quanto non impugnati o non utilmente contestati presso l'A.G.A., titolare di giurisdizione esclusiva al riguardo, mentre, qualora siano "sub iudice", è tenuto a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 1, Costituzione art. 113 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)