Sez. 4, Sentenza n. 4831 del 21/02/1983 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159207 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME - RICORSO PER CASSAZIONE - RISERVA DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NELLA DICHIARAZIONE DI RICORSO - DICHIARAZIONE DEL LEGALE NEL PROEMIO DEL RICORSO DI ESSERE DIFENSORE E RAPPRESENTANTE DEL RICORRENTE - ATTO EQUIPOLLENTE ALLA FORMALE NOMINA - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - FORME - RICORSO PER CASSAZIONE - RISERVA DI NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NELLA DICHIARAZIONE DI RICORSO - DICHIARAZIONE DEL LEGALE NEL PROEMIO DEL RICORSO DI ESSERE DIFENSORE E RAPPRESENTANTE DEL RICORRENTE - ATTO EQUIPOLLENTE ALLA FORMALE NOMINA - ESCLUSIONE.*
Qualora l'imputato nella dichiarazione di ricorso si sia riservato di nominare un avvocato per la presentazione dei motivi, tale nomina deve avvenire, a pena di inammissibilità, in uno dei modi disciplinati dall'art. 529 cod. proc. pen. e non sono ammessi modi diversi. Pertanto non può ritenersi equipollente ad uno di tali modi la dichiarazione del legale medesimo nel proemio dei motivi di ricorso di essere rappresentante e difensore dell'imputato ricorrente. (V mass n 146733; (V mass n 144723).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)