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Sez. 1, Sentenza n. 342 del 15/02/1984 Cc. (dep. 09/03/1984) Rv. 163079 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - OBBLIGO DELL'AVVISO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FINALITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163079-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - OBBLIGO DELL'AVVISO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FINALITÀ.*

In virtù del chiaro disposto dell'art. 151 cod. proc. pen. nessuna notificazione dell'avviso di deposito della sentenza spetta al difensore del dibattimento che non abbia proposto l'impugnazione o non sia stato specificamente designato dall'imputato nella stessa dichiarazione. Infatti, il giudizio di impugnazione, che si instaura con la presentazione della relativa dichiarazione, costituisce una diversa fase processuale, in ordine alla quale prevale la volontà dell'imputato circa il modo di attuare la propria difesa. (V mass n 153287).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)