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Sez. 5, Sentenza n. 1763 del 19/10/2010 Ud. (dep. 20/01/2011) Rv. 249507 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Documento contenente espressioni offensive inviato via fax - Integrazione del reato di cui all'art. 595 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249507-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo fax, un documento contenente espressioni offensive nei confronti di un funzionario di banca, sia pure diretto al suo diretto superiore, in quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con l'adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione. (Nella specie la scelta del telefax, quale strumento di comunicazione di una missiva diffamatoria, ha determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva non solo del destinatario ma di tutti coloro che avevano accesso al suddetto fax, posto in uno dei corridoi di accesso agli uffici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Abrog. art. 595

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)