Sez. 2, Sentenza n. 111 del 07/01/1984 (Rv. 432371 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA DI VALORE INFERIORE A QUELLO DELLA LEGITTIMA MEDESIMA - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA DI VALORE INFERIORE A QUELLO DELLA LEGITTIMA MEDESIMA - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
Dal principio, secondo il quale, per il caso di legato in sostituzione di legittima di valore inferiore a quello della legittima medesima, la differenza di valore resta computabile per l'accertamento della parte indisponibile del patrimonio ereditario, consegue che il legittimario beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimati, al fine della Determinazione di ciascuna quota di riserva. (V 2228/79, mass n 398572).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)