Sez. U, Ordinanza n. 7027 del 28/03/2006 (Rv. 588447 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Scelta da parte di un ente pubblico dell'altro contraente con il sistema dell'asta pubblica odi altra gara equivalente - Posizione soggettiva dell'aspirante all'aggiudicazione, rimasto escluso - Interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie relativa alla scelta di affittuario di fondi rustici di proprietà della P.A.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
Qualora un ente pubblico, al fine dell'individuazione del privato con cui stipulare un determinato contratto, si avvalga del sistema dell'asta pubblica, o di altra gara di natura equivalente, e autolimiti quindi la propria libertà di scelta, stabilendo in anticipo le regole per la ricerca dell'altro contraente e portando le stesse a conoscenza degli aspiranti all'aggiudicazione, la posizione di uno di questi ultimi rimasto escluso, che deduca l'inosservanza di dette regole, ha natura e consistenza d'interesse legittimo, e come tale è devoluta alla tutela del giudice amministrativo. Né rileva che la controversia concerna l'applicazione dell'art. 22 della legge n.11del 1971, il quale prevede che la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici si applica anche ai terreni comunque concessi per l'utilizzazione agricola dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici, giacché la disposizione citata detta una serie di norme di azione, relative alle modalità di scelta del contraente privato da parte della P.A., la cui eventuale violazione non può che essere censurata innanzi ai giudici amministrativi, impugnando il provvedimento che dispone l'asta.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)