Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 17/03/1998 Cc. (dep. 07/05/1998) Rv. 210859 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Impossessamento di fauna selvatica in violazione delle disposizioni della legge 157 del 1992 - Inapplicabilità degli art..624, 625 e 626 cod.pen. - Rilevanza penale della condotta - Persistenza - Ipotesi di cui all'art. 30, comma primo, legge 157 del 1992.
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha stabilito, con l'art. 30, terzo comma, l'inapplicabilità degli artt. 624, 625 e 626 cod.pen. in presenza delle ipotesi contemplate dal primo comma, facendo così venire meno solo l'originario titolo di reato, senza comportare l'esclusione della rilevanza penale della condotta astrattamente prevista, la quale trova tuttora inquadramento in una delle fattispecie contravvenzionali di nuova creazione.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 626 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)