Sez. L, Sentenza n. 15945 del 16/08/2004 (Rv. 576764 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali - Credito del lavoratore relativo al t.f.r. - Natura retributiva - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di cumulo di interessi e rivalutazione - Applicabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Con riguardo al trattamento di fine rapporto per i lavoratori portuali, poiché il relativo credito ha natura retributiva, e tale natura non viene meno per effetto dell'accollo cumulativo, e non privativo, della obbligazione relativa al pagamento di detto trattamento, disposto dal D.L. n. 103 del 1983, convertito in Legge n. 230 del 1983, e dal D.L. n. 87 del 1986, convertito in Legge n. 26 del 1987, in capo al Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, solidalmente obbligato con il debitore principale, da individuare nella Compagnia o nel Gruppo portuale, il Fondo è tenuto, a norma dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ., a corrispondere gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno, senza che il lavoratore debba assolvere l'onere di allegazione e di prova in base all'art. 1224, secondo comma, cod.civ., con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/1983 num. 230, Legge 06/04/1983 num. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)